D.P.R. 645/1958
Art. 21 — Termini per la presentazione della dichiarazione La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di…
Art. 21. Termini per la presentazione della dichiarazione La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno. I soggetti tassabili in base al bilancio devono presentare la dichiarazione entro un mese dalla approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dallo statuto la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. I soggetti indicati nel comma precedente devono tuttavia dichiarare entro il 31 marzo di ciascun anno i redditi di lavoro subordinato da essi corrisposti nello anno precedente.
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