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D.P.R. 645/1958

Art. 21 — Termini per la presentazione della dichiarazione La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/21parte di D.P.R. 645/1958
Art. 21. Termini per la presentazione della dichiarazione La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno. I soggetti tassabili in base al bilancio devono presentare la dichiarazione entro un mese dalla approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dallo statuto la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. I soggetti indicati nel comma precedente devono tuttavia dichiarare entro il 31 marzo di ciascun anno i redditi di lavoro subordinato da essi corrisposti nello anno precedente.

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