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D.P.R. 645/1958

Art. 202 — Procedimento di vendita La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, se…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/202parte di D.P.R. 645/1958
Art. 202. Procedimento di vendita La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

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