D.P.R. 645/1958
Art. 202 — Procedimento di vendita La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, se…
Art. 202. Procedimento di vendita La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
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