D.P.R. 645/1958
Art. 199 — Esecuzione dello sgravio L'elenco di sgravio e' consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, rimbors…
Art. 199. Esecuzione dello sgravio L'elenco di sgravio e' consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, rimborsa al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. Se lo agravio si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nel ruolo o nello schedario dei contribuenti l'avvenuta compensazione. Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire diecimila, su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.
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