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D.P.R. 645/1958

Art. 191 — Luogo e tempo del pagamento Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'esattore entro otto gio…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/191parte di D.P.R. 645/1958
Art. 191. Luogo e tempo del pagamento Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'esattore entro otto giorni dalla scadenza. Quando la riscossione deve aver luogo, ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale, in luoghi diversi dalla sede della esattoria, l'esattore e' tenuto a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione. L'adempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del Sindaco.

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