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D.P.R. 645/1958

Art. 17 — Obbligo della dichiarazione Chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta e' tenuto a dichiararli…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/17parte di D.P.R. 645/1958
Art. 17. Obbligo della dichiarazione Chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta e' tenuto a dichiararli annualmente all'Amministrazione finanziaria, anche se non siano intervenute variazioni. La dichiarazione e' unica per tutti i redditi e patrimoni del soggetto. Per le persone fisiche legalmente incapaci e per i soggetti diversi dalle persone fisiche la dichiarazione deve essere presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza. Se piu' persone sono obbligate a presentare la stessa dichiarazione la presentazione fatta da una di esse esonera le altre.

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