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D.P.R. 645/1958

Art. 165 — Modalita' di applicazione delle agevolazioni Le agevolazioni sono applicate d'ufficio in base alle risultanze…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/165parte di D.P.R. 645/1958
Art. 165. Modalita' di applicazione delle agevolazioni Le agevolazioni sono applicate d'ufficio in base alle risultanze della dichiarazione annuale presentata dal contribuente purche' completa dei dati anagrafici. I contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione debbono richiedere le agevolazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste. La domanda deve contenere i necessari dati anagrafici e l'indicazione delle imposte alle quali si riferisce e deve essere presentata all'ufficio delle imposte competente a norma dell'art. 29, con effetto anche per le imposte di competenza di altri uffici. Le domande di agevolazione relative a redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto debbono essere presentate, nell'anno in cui si sono verificate le condizioni richieste, ai soggetti che corrispondono i redditi, i quali debbono allegarle alla dichiarazione annuale. Le agevolazioni relative ad imposte applicate col sistema della ritenuta diretta debbono essere richieste, nell'anno in cui si sono verificate le condizioni necessarie, all'ufficio che corrisponde il reddito. Nelle ipotesi previste dai commi terzo e quarto la cessazione delle condizioni richieste per il godimento delle agevolazioni deve essere denunciata ai soggetti o uffici indicati dai commi stessi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata la cessazione.

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