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D.P.R. 645/1958

Art. 163 — Riduzione delle agevolazioni Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/163parte di D.P.R. 645/1958
Art. 163. Riduzione delle agevolazioni Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella misura della meta', quando il numero dei figli, si riduce a non meno di cinque.

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