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D.P.R. 645/1958

Art. 157 — Aliquota L'imposta e' dovuta in ragione del 5 per mille del valore imponibile dei titoli.

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/157parte di D.P.R. 645/1958
Art. 157. Aliquota L'imposta e' dovuta in ragione del 5 per mille del valore imponibile dei titoli.

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