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D.P.R. 645/1958

Art. 148 — Reddito complessivo Il reddito complessivo e' costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) reddito di ric…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/148parte di D.P.R. 645/1958
Art. 148. Reddito complessivo Il reddito complessivo e' costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) reddito di ricchezza mobile di categoria B, determinato ai fini della relativa imposta, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 112; b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a) dell'art. 135; c) redditi dei fabbricati, determinati ai fini della relativa imposta; d) somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di societa' ed associazioni di ogni tipo; e) interessi attivi non compresi nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria D del soggetto; f) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della societa' o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni e siano stati ammessi in detrazione nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria B del soggetto; g) redditi esenti dalle relative imposte, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta, determinati con i criteri valevoli ai fini delle imposte medesime; h) ogni altro reddito non compreso nelle lettere precedenti. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono: a) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei singoli redditi, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi; b) le imposte ordinarie afferenti i singoli redditi iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Le imposte ordinarie iscritte a ruolo posteriormente alla chiusura della liquidazione od alla trasformazione della societa' si detraggono dal reddito complessivo dell'ultimo esercizio al quale e' applicata l'imposta sulle societa'; c) le perdite dell'esercizio, se ed in quanto risultanti a norma delle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Si applica la disposizione dell'art. 93. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere operanti in Italia le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli elementi attivi e passivi considerati dalle disposizioni stesse in quanto riferibili all'impiego nel territorio dello Stato dei capitali indicati dal terzo comma dell'art. 147 o comunque alla stabile organizzazione del soggetto nel territorio dello Stato.

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