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D.P.R. 645/1958

Art. 134 — Redditi esclusi dal computo del reddito complessivo Non concorrono a formare il reddito complessivo: a) l'ass…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/134parte di D.P.R. 645/1958
Art. 134. Redditi esclusi dal computo del reddito complessivo Non concorrono a formare il reddito complessivo: a) l'assegno spettante al Presidente della Repubblica; b) le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili; c) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni per le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia; d) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie; e) le quote di aggiunta di famiglia, previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonche' l'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

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