D.P.R. 645/1958
Art. 131 — Soggetti passivi Soggetti dell'imposta sono le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per la somma …
Art. 131. Soggetti passivi Soggetti dell'imposta sono le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per la somma dei redditi propri nonche' dei redditi altrui dei quali abbiano la libera disponibilita' o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti. I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito. La moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito e' soggetta all'imposta per i redditi dei quali puo' liberamente disporre.
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