D.P.R. 645/1958
Art. 127 — Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2 Le persone giu…
Art. 127. Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2 Le persone giuridiche private e pubbliche, ancorche' parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, le societa' ed associazioni di ogni genere, gli imprenditori ed i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta con obbligo di rivalsa per i redditi indicati dall'art. 87 corrisposti ai prestatori di lavoro. La rivalsa deve essere operata in ciascun periodo di paga mediante ritenuta all'atto della corresponsione dei redditi. In caso di mancato esercizio della rivalsa l'imposta e' nuovamente riscossa mediante iscrizione a ruolo a nome del prestatore di lavoro. I soggetti indicati nel comma precedente debbono osservarne le disposizioni anche quando, in relazione ad attivita' svolte in Italia nel loro interesse, corrispondono i redditi di cui all'art. 87 a prestatori di lavoro dipendenti da imprese estere non aventi stabile organizzazione in Italia. Sono obbligati al pagamento dell'imposta con facolta' di rivalersene verso i reddituari mediante ritenuta: a) gli organizzatori di lotterie in genere per le vincite da essi dovute; b) i soggetti tassabili in base al bilancio e le aziende ed istituti di credito per gli interessi e premi dovuti aventi natura di redditi di capitale; c) le imprese assicuratrici per gli interessi compresi nelle somme dovute in dipendenza di contratti di capitalizzazione ed assicurazione; d) le imprese assicuratrici e gli altri enti e societa' per le somme dovute in dipendenza di vitalizi comunque costituiti.
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