D.P.R. 645/1958
Art. 117 — Accertamento dei redditi Per l'accertamento l'Amministrazione si avvale di tutti gli elementi e dati, indicat…
Art. 117. Accertamento dei redditi Per l'accertamento l'Amministrazione si avvale di tutti gli elementi e dati, indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio, idonei alla determinazione dei redditi. Se il contribuente, oltre ad aver presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformita' alla disposizione del primo comma dell'art. 24, abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicita' della dichiarazione stessa, il reddito e' accertato mediante la determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono.
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