Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 645/1958Art. 104
D.P.R. 645/1958

Art. 104 — Tassazione facoltativa in base al bilancio Le imprese commerciali non rientranti fra i soggetti tassabili in …

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/104parte di D.P.R. 645/1958
Art. 104. Tassazione facoltativa in base al bilancio Le imprese commerciali non rientranti fra i soggetti tassabili in base al bilancio possono optare per la tassazione in base al bilancio dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. La comunicazione, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi. Le imprese che si siano avvalse della facolta' prevista nel comma precedente devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio e del conto profitti e perdite. La facolta' prevista dal primo comma compete anche alle societa' costituite all'estero aventi nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, a condizione che il bilancio, da allegare alla dichiarazione, sia pubblicato ai sensi dell'art. 2506 del codice civile e ponga in separata evidenza gli elementi necessari per la determinazione del reddito tassabile in Italia.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗

← Art. 103 Art. 105 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.