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D.P.R. 645/1958

Art. 101 — Minusvalenze detraibili Agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, …

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/101parte di D.P.R. 645/1958
Art. 101. Minusvalenze detraibili Agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, fermo restando il disposto dell'art. 99, esclusivamente le minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso, determinate secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103.

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