D.P.R. 645/1958
Art. 101 — Minusvalenze detraibili Agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, …
Art. 101. Minusvalenze detraibili Agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, fermo restando il disposto dell'art. 99, esclusivamente le minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso, determinate secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.