D.P.R. 303/1956
Art. 7 — Coperture, pavimento, pareti ed aperture A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lav…
Art. 7. Coperture, pavimento, pareti ed aperture A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria; b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita'; c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 9) la modifica dell'art. 7.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 7.
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