D.P.R. 303/1956
Art. 68 — Coordinamento della vigilanza Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza delle autorita' sanitarie n…
Art. 68. Coordinamento della vigilanza Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza delle autorita' sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica. I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti. L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorita' sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato. In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudichera' il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 68.
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