D.P.R. 303/1956
Art. 65 — Prescrizioni Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente decreto son…
Art. 65. Prescrizioni Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie. Il datore di lavoro e' tenuto a conservare il foglio sul Luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione. Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potra' essere inviato d'ufficio.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 65.
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