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D.P.R. 303/1956

Art. 53 — Acquai e latrine Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono …

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/53parte di D.P.R. 303/1956
Art. 53. Acquai e latrine Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche' dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

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