D.P.R. 303/1956
Art. 49 — Aziende e lavori soggetti al presente titolo Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle …
Art. 49. Aziende e lavori soggetti al presente titolo Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame. Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia se con lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 49.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 303/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.