D.P.R. 303/1956
Art. 40 — Spogliatoi Le aziende che occupano piu' di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all…
Art. 40. Spogliatoi Le aziende che occupano piu' di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 38, e quelle dove gli, abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati. I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati nati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 11) la modifica dell'art. 40.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 40.
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