D.P.R. 303/1956
Art. 30 — Camera di medicazione Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano pi…
Art. 30. Camera di medicazione Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano piu' di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento. Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano piu' di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli articoli 33, 34 e 35 del presente decreto. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art. 27, deve essere convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 30.
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