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D.P.R. 303/1956

Art. 26 — Mezzi personali di protezione I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/26parte di D.P.R. 303/1956
Art. 26. Mezzi personali di protezione I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.

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