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D.P.R. 303/1956

Art. 18 — Difesa dalle sostanze nocive Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/18parte di D.P.R. 303/1956
Art. 18. Difesa dalle sostanze nocive Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta' tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulata nei locali di lavoro in quantita' superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

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