D.P.R. 303/1956
Art. 11 — Temperatura La temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta, entro i limiti convenienti alla…
Art. 11. Temperatura La temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta, entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori. Quando non sia conveniente modificare la temperatura, di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa, il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 7) la modifica dell'art. 11.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 11.
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