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D.P.R. 19/1956

Art. 9 — Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del p…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/9parte di D.P.R. 19/1956
Art. 9. Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e sui soprassoldi percentuali di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' e assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati sulla base degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni iniziali, fermi restando gli altri criteri di computo dei compensi medesimi previsti dalle rispettive disposizioni.

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