D.P.R. 19/1956
Art. 9 — Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del p…
Art. 9. Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e sui soprassoldi percentuali di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' e assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati sulla base degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni iniziali, fermi restando gli altri criteri di computo dei compensi medesimi previsti dalle rispettive disposizioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 19/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.