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D.P.R. 19/1956

Art. 4 — Per i personali il cui trattamento e' previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi: l'…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/4parte di D.P.R. 19/1956
Art. 4. Per i personali il cui trattamento e' previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi: l'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni; l'indennita' accademica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 e successive modificazioni, nonche' l'indennita' di studio ed il compenso di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19; l'indennita' giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti, rispettivamente, dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni.

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