D.P.R. 19/1956
Art. 23 — Il personale civile al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o la Accademi…
Art. 23. Il personale civile al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o la Accademia aeronautica e' retribuito con le modalita' e nelle misure stabilite dal precedente art. 22, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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