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D.P.R. 19/1956

Art. 2 — Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e dei marescialli…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/2parte di D.P.R. 19/1956
Art. 2. Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia e dei marescialli del Corpo forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, l'anzianita' di servizio calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, assimilando a tal fine i marescialli dell'Aeronautica ai capi della Marina, gli ufficiali ed i marescialli dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, i marescialli del Corpo forestale dello Stato ed i capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ai pari grado dell'Arma dei carabinieri, e gli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle rispettive Armi e Corpi. Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei sergenti maggiori o della paga dei sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, la differenza tra gli anni di effettivo servizio militare ed il numero di anni appresso indicato: sergenti maggiori e gradi corrispondenti anni 5 sergenti e gradi corrispondenti.... " 2 Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei brigadieri e della paga dei vice brigadieri, degli appuntati e dei carabinieri, e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestale dello Stato, nonche' dello stipendio dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare.

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