D.P.R. 19/1956
Art. 16 — Il limite di cui all'art
Art. 16. Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 650.000 a lire 750.000.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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