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D.P.R. 19/1956

Art. 12 — Salvo il disposto del successivo art

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/12parte di D.P.R. 19/1956
Art. 12. Salvo il disposto del successivo art. 13 del presente decreto, l'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno riassorbibili con gli aumenti di stipendio o di paga, o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del precedente art. 1.

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