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D.P.R. 164/1956

Art. 67 — Disarmo delle armature Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/67parte di D.P.R. 164/1956
Art. 67. Disarmo delle armature Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art. 64 deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

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