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D.P.R. 164/1956

Art. 55 — Castelli per elevatori I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e disce…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/55parte di D.P.R. 164/1956
Art. 55. Castelli per elevatori I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da piu' elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti. I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

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