D.P.R. 164/1956
Art. 5 — Luoghi di transito Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito…
Art. 5. Luoghi di transito Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
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- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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