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D.P.R. 164/1956

Art. 5 — Luoghi di transito Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/5parte di D.P.R. 164/1956
Art. 5. Luoghi di transito Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

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