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D.P.R. 164/1956

Art. 45 — Accesso ai ponti sospesi L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di …

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/45parte di D.P.R. 164/1956
Art. 45. Accesso ai ponti sospesi L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra. Nel caso di ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte della scala.

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