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D.P.R. 164/1956

Art. 43 — Funi Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rot…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/43parte di D.P.R. 164/1956
Art. 43. Funi Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm 2 e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10. Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura. L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento. L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.

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