D.P.R. 164/1956
Art. 38 — Norme particolari ai ponti metallici Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo ch…
Art. 38. Norme particolari ai ponti metallici Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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