Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 164/1956Art. 34
D.P.R. 164/1956

Art. 34 — Nome del fabbricante Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, …

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/34parte di D.P.R. 164/1956
Art. 34. Nome del fabbricante Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 164/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.