D.P.R. 164/1956
Art. 31 — Relazione tecnica La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
Art. 31. Relazione tecnica La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dei ponteggio; 7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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