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D.P.R. 164/1956

Art. 29 — Andatoie e passerelle Le andatoie devono avere larghezza non minore di m

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/29parte di D.P.R. 164/1956
Art. 29. Andatoie e passerelle Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.

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