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D.P.R. 164/1956

Art. 24 — Parapetti Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggio…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/24parte di D.P.R. 164/1956
Art. 24. Parapetti Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

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