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D.P.R. 164/1956

Art. 2 — Attivita' escluse Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia e' regolata o sara' re…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/2parte di D.P.R. 164/1956
Art. 2. Attivita' escluse Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia e' regolata o sara' regolata da appositi provvedimenti: a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite norme speciali.

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