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D.P.R. 164/1956

Art. 18 — Deposito di materiali sulle impalcature Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qu…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/18parte di D.P.R. 164/1956
Art. 18. Deposito di materiali sulle impalcature Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

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