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D.P.R. 164/1956

Art. 16 — Ponteggi ed opere provvisionali Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/16parte di D.P.R. 164/1956
Art. 16. Ponteggi ed opere provvisionali Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

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