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D.P.R. 164/1956

Art. 11 — Lavori in prossimita' di linee elettriche Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettric…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/11parte di D.P.R. 164/1956
Art. 11. Lavori in prossimita' di linee elettriche Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

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