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D.P.R. 547/1955

Art. 95 — Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione alla esistenz…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/95parte di D.P.R. 547/1955
Art. 95. Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione alla esistenza di elementi sporgenti dalle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.

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