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D.P.R. 547/1955

Art. 91 — Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/91parte di D.P.R. 547/1955
Art. 91. Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non piu' di 2 millimetri dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarita' di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.

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