Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 88
D.P.R. 547/1955

Art. 88 — Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/88parte di D.P.R. 547/1955
Art. 88. Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico non fragile e di caratteristiche adatte, aventi diametro uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona, anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro. Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 87 Art. 89 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.