D.P.R. 547/1955
Art. 85 — Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocita' superiore a quella garantita dal costru…
Art. 85. Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocita' superiore a quella garantita dal costruttore e indicata silla etichetta di cui all'articolo precedente. Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocita' d'uso per minuto secondo non deve superare: a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca; b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.85.
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