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D.P.R. 547/1955

Art. 78 — I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere prot…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/78parte di D.P.R. 547/1955
Art. 78. I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilita' di azionamento accidentale del pedale.

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